DOP e IGP, quale tutela?

DOP e IGP, quale tutela?

Produci e commercializzi un prodotto dopo aver ottenuto un marchio DOP e IGP, ma quanto è tutelato? E se il tuo marchio viene usato per pubblicizzare dei servizi, sei tutelato?

La Corte di Giustizia con la sentenza del 09.09.2021 causa C-783/19 (caso Champanillo) ha chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 103 del Reg. UE 1308/2013 arrivando a garantire ai prodotti con denominazioni di origine e indicazioni geografiche un’ampia tutela.

Secondo la Corte, le denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto a cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda caratteristiche particolari. Nella percezione del consumatore il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine siano autentici.
Le DOP E le IGP possono godere di grande reputazione e tale reputazione discende dall’immagine che le stesse hanno presso i consumatori e dalla garanzia del prodotto che viene offerto.

Sono vietati quei comportamenti come la forte somiglianza visiva e fonetica tra la denominazione contestata e la denominazione protetta, nonché l’uso della denominazione contestata per designare servizi, anche di ristorazione, a scopo pubblicitario – che possono creare nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e aggiornato, un nesso fra la denominazione contestata e la DOP.

L’art. 103 del Reg. EU 1308/2013 è, quindi, da leggersi in modo estensivo e tutela i prodotti con denominazione di origine protetta e di indicazione geografica nei confronti di chi sfruttando la notorietà, assonanza, l’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni sia nei confronti di altri prodotti sia nei confronti di sevizi. Si vuole così tutelare da un lato il consumatore che non verrà tratto in inganno e dall’altro il produttore che ha investito risorse e lavoro in prodotti autentici e con determinate caratteristiche.

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