IL CONDOMINIO PUO’ INSTALLARE I PONTEGGI DAVANTI AL MIO NEGOZIO?

IL CONDOMINIO PUO’ INSTALLARE I PONTEGGI DAVANTI AL MIO NEGOZIO?

Sei titolare di un’attività e ti chiedi se il Condominio può installare i ponteggi proprio davanti all’entrata del tuo negozio?

A questa domanda ha cercato di dare risposta il Tribunale di Firenze che, con l’ord. 19.09.2022, ha individuato gli interessi diversi in gioco fra quello del Condominio di realizzare gli interventi per ottenere il bonus fiscale del Superbonus e quelli del proprietario del piano terra che si vedeva limitato l’accesso ai locali.

Secondo il Tribunale, l’art. 843 c.c. dispone che l’utilizzazione del fondo del vicino – o del condomino – non è consentita se è possibile eseguire i lavori sulla proprietà di chi intende eseguirli. Si deve, quindi, valutare l’esistenza di soluzioni alternative.
Oltre a ciò, ai sensi degli artt. 1136 e 1137, comma 1, c.c. le delibere assembleari, approvate a maggioranza degli intervenuti sono obbligatorie per tutti i condomini e dunque anche per il proprietario del piano terra che si vede limitato l’accesso per i ponteggi e che non abbia impugnato la delibera.

Il Tribunale ha, quindi, cercato di individuare una soluzione equa, da un lato consentendo il posizionamento dei ponteggi ma stabilendo anche delle modalità di installazione in modo tale da consentire il passaggio del veicolo e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

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