Caos voli nei cieli d’Europa

Caos voli nei cieli d’Europa

Nel corso delle ultime settimane il ritardo e la cancellazione dei voli aerei e gli scioperi del personale di volo hanno determinato una situazione insostenibile per i viaggiatori. Quali sono le garanzie che spettano ai passeggeri?

Il Reg. UE 261/2004 indica i diritti dei passeggeri in caso di ritardo stabilendo il diritto al risarcimento del danno in base alla lunghezza del volo, il rimborso del biglietto o un volo sostitutivo laddove il ritardo superi le 5 ore, oltre all’assistenza, pasti e bibite in aeroporto fino ad una stanza in hotel, laddove necessario.

In caso di cancellazione spetta al passeggero il diritto al rimborso di un importo uguale a quello previsto per il ritardo, se il preavviso della cancellazione è superiore ai 14 giorni. Se il preavviso è inferiore ai 7 giorni il passeggero potrà scegliere se ottenere il risarcimento o un posto su un volo alternativo.
Il diritto al risarcimento viene quantificato diversamente in caso di imbarco negato (es. overbooking), oltre al diritto all’assistenza e al posto su un altro volo.

Nel caso dello sciopero la Corte di Giustizia Europea (sent. 23.03.2021 C-28/20) ha stabilito che questo, in genere, costituisce un evento inerente al normale esercizio di rivendicazione dei diritti dei lavoratori della compagnia aerea, con la conseguenza che la stessa è chiamata a rispondere dei ritardi e delle cancellazioni.

Se il volo è parte di un pacchetto turistico risponderà il tour operator o l’agenzia di viaggi con la possibilità di ottenere il rimborso, integrale o parziale, e anche il danno da vacanza rovinata.

Articoli correlati