Concorrenza sleale
Concorrenza sleale
Il portafoglio clienti di una società è un suo asset fondamentale o un dato storico? Un’azienda può pregiarsi dei rapporti con i clienti di un’altra azienda?
Se ne occupa la Cassazione con l’Ordinanza dd. 13.07.2021 nr. 19954, che ha ribaltato le sentenze della Corte di Appello di Firenze e del Tribunale fiorentino, ritenendo che il pacchetto clienti di proprietà di una società, pubblicato sul sito on line da un’altra società con lo scopo di lasciare intendere dei rapporti con i clienti, costituisca un’appropriazione di pregi (art. 2598 c. 2 c.c.), integrando una fattispecie di concorrenza sleale.
La Suprema Corte ha precisato che la condotta di concorrenza sleale per appropriazione di pregi altrui comprende qualità imprenditoriali eterogenee, tra cui, ad, esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, successi lavorativi, virtù ed ogni altro elemento idoneo ad influenzare la libera scelta dei consumatori, e si verifica quando un imprenditore vanta delle caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, pur non possedendole.
L’elenco di cui sopra è meramente esemplificativo e la Cassazione ritiene che lo stesso debba tenere conto di tutte le informazioni che possono orientare le scelte dei consumatori al fine di verificare l’esistenza di comportamenti di concorrenza sleale.