2017_ Unioni Civili e contratti di convivenza: ulteriori novitàby Avv. Ilaria Giovanazzi
Ricapitolando …
- La legge 76 del 2016, detta Legge Cirinnà, introduce un’evoluzione storica del nostro diritto di famiglia: l’unione civile, intesa come rapporto giuridicamente riconosciuto e regolato tra persone dello stesso sesso.
Tale riforma è dovuta:
- all’evoluzione dell’istituto del matrimonio in molti Paesi Membri dell’Unione Europea
- alla sentenza della Corte di Strasburgo del 21 luglio 2015 che condanna l’Italia a risarcire i cittadini per la violazione dell’art. 8 (il diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo (CEDU), ed in conseguenza del rigetto delle loro istanze da parte della Magistratura italiana;
- alle sollecitazioni della Corte Costituzionale indirizzate al nostro Legislatore affinché colmi il vuoto normativo (sentenza n. 138 del 2010);
- alle ulteriori sollecitazioni della Corte di Cassazione (sentenza n. 4184 del 2012)
- Le disposizioni della Legge Cirinnà prevedono che le coppie omosessuali unite civilmente abbiano:
- l’obbligo di assistenza morale e materiale;
- l’obbligo di coabitazione;
- l’obbligo di contribuzione economica in relazione alla capacità di lavoro e professionali di ciascun partner
- l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza
- il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è quello della comunione dei beni
- il diritto all’eredità in capo al partner superstite e il diritto alla reversibilità della pensione;
- Il subentro nella locazione della casa familiare
- il diritto agli alimenti, all’assegno di mantenimento, all’assegnazione della casa familiare in caso di scioglimento dell’unione ed in favore del coniuge debole o in stato di bisogno
Legge Cirinnà: decreti legislativi di attuazione
- L’art. 1, comma 28, della Legge 20 maggio 2016 n. 76: il Governo è delegato ad adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge Cirinnà (05.06.2016) uno o più decreti legislativi che risolvano le seguenti problematiche:
- disposizioni attuative in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione delle nuove unioni presso gli Ufficiali si Stato Civile
- modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato
- modifica, coordinamento ed integrazione con le disposizione della Legge Cirinnà con le altre fonti dell’ordinamento come gli atti aventi forza di legge, i regolamenti ed i decreti.
I decreti legislativi di attuazione, proposti dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando ed approvati durante la seduta del Consiglio dei Ministri n. 8, tenutasi sabato 14 Gennaio 2017, hanno stabilito quanto segue:
- Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero:
- Secondo la Legge 76 del 2016 tale legame produceva in Italia i medesimi effetti dell’unione civile a prescindere dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti.
- Il decreto attuativo, in osservanza dei maggiori obblighi imposti dal diritto internazionale privato e dall’Unione Europea, ha ritoccato il testo di legge.
Secondo il decreto attuativo il matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, produce gli effetti dell’unione civile per i soli cittadini italiani, mentre per gli stranieri continua a valere la legge dello Stato di provenienza.
- La documentazione necessaria per contrarre il vincolo:
- L’art 116, comma 1, prevedeva, come documento necessario per la celebrazione dell’unione civile, il nulla osta del paese di origine dello straniero che certificasse lo stato libero.
- Nella prassi, la norma si rivela problematica nelle ipotesi in cui il rilascio del nulla osta venga rifiutato dal paese di origine per ragioni religiose. Si tenga in considerazione il caso tipico della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica a cui non è concesso di sposare un soggetto di religione diversa.
- Il decreto attuativo dispone, quindi, che il nulla osta consolare precedentemente previsto, sia, invece, sostituito con un semplice certificato di stato libero
- Viene modificato il testo del capo I della Legge 31 maggio 1995 n. 128, in tema di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato:
- Il decreto attuativo dispone di integrare in testo della legge con tutte le indicazioni della Legge Cirinnà, coordinando il diritto italiano con le fonti estere.
- Alcune norme di coordinamento sono:
- Art 32ter comma I: la capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell’unione civile.
- Art 32 ter, comma I, secondo periodo: se la legge applicabile non ammette l’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso, si applica la legge italiana.
- Art 32 ter, comma IV: i rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l’unione è stata costituita.
- Come per il matrimonio, anche l’unione civile può essere celebrata in pericolo di vita, in nave o in aereo
- Viene fissata la possibilità di delega delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile per celebrare l’unione, così come avviene per il matrimoni, a consiglieri, assessori o privati cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali
- L’opzione facoltativa dell’adozione del cognome del partner non comporta alcuna modifica dei dati anagrafici, quindi non vi è necessità di modifica del codice fiscale o di altri documenti.
Legge Cirinnà: adozione del figlio del partner
Premessa: La legge Cirinnà esclude esplicitamente l’applicazione alle unioni civili della legge sull’adozione e affidamento al comma 20 dell’art 1.
Deve, però, segnalarsi la posizione ed evoluzione interpretativa della legge sulle adozioni e sull’affidamento effettuata dai giudici in questi ultimi anni, che si pone in netto contrasto l’esclusione contenuta nella Legge Cirinnà.
- Secondo la Legge 4 maggio 1983 (Adozioni ed affidamenti) sono adottabili i minori che si trovino in due specifiche condizioni :
- Art 7: L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità, o meglio in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.
- Art 44 L’adozione del minore è ammessa e prevista in casi particolari da parte di:
- a) persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
- b) coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
- c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L’adozione, nei casi indicati, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
Nelle aule di tribunale si discute da alcuni anni se nelle adozioni in casi particolari indicate all’art. 44 possano rientrare quelle del figlio del partner unito civilmente
Ecco le più significative pronunce sull’argomento:
- Il Tribunale dei Minorenni di Roma nel 2014:
- Caso: il Tribunale ha autorizzato l’adozione di una bimba che vive con la madre e la compagna della donna. La bambina è nata con il procedimento della fecondazione assistita e la coppia si è sposata in Spagna.
Fondamento giuridico: la decisione è fondata sull’art. 44 della legge sulle adozioni e gli affidamenti n. 184 del 1983 che ammette che la domanda di adozione possa essere formulata anche da persona singola ed indipendentemente dai suoi orientamenti sessuali. La finalità del Tribunale è quella di consolidare i rapporti tra minore ed i parenti o le persone che già se ne prendono cura.
- Il Tribunale dei Minorenni di Torino nel 2015:
- Caso: si tratta di due famiglie, entrambe omogenitoriali (a capo solo la madre), l’una con una figlia e la seconda con due figlie, tutte minori. Le madri formano una coppia e le figlie sono da sempre state allevate in questo contesto di convivenza.
- Fondamento giuridico: il Tribunale di Torino rigetta la possibilità di adozione, ribaltando il precedente della sentenza romana, criticando l’interpretazione che il Tribunale di Roma ha dato della legge sulle adozioni. Torino non riconosce il legame affettivo tra due donne come presupposto per l’adozione in casi speciali.
- La sentenza è stata impugnata e la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 23 Ottobre 2015, ha accolto la richiesta di adozione, confermando l’orientamento giurisprudenziale di Roma.
- Corte di Cassazione, sentenza 22 Giugno 2016, n.12962:
- Caso: Il Procuratore Generale di Roma ha impugnato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 2014, sollevando soprattutto la seguente critica:la impossibilità di affidamento preadottivo che giustifica l’adozione in casi speciali (lettera d) dell’articolo 44 della Legge n. 184 del 1983) presuppone sempre una situazione di abbandono.
- la Suprema Corte conferma l’adozione disposta dal Tribunale per i Minorenni di Roma: «poiché all’adozione in casi particolari prevista dall’articolo 44 lettera d) possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l’esame de requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (“la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore imposta dalla legge) non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner».
- Principio: la valutazione sulla idoneità di due soggetti ad essere genitori adottivi, non può tenere in considerazione l’orientamento sessuale degli stessi.
Legge Cirinnà: convivenze di fatto
Premessa: Legge 20 maggio 2016 n. 76 non regolamenta solo le unioni di persone dello stesso sesso, ma disciplina anche le convivenze di fatto, che riguardano sia coppie omosessuali che eterosessuali(art. 1, commi dal 36 al 65).
Definizione: La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni le quali stipulano un contratto per formalizzare e regolare la loro unione.
I soggetti che possono accedere a questo istrutto devono :
- essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune .
- Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
- Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
- Diritti inerenti alla casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto
- Diritti all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
- Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. - Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E’ estesa al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente. - Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, il convivente superstite avrà diritto al risarcimento del danno secondo criteri ed in misura identica a quella prevista per il coniuge superstite. - Forma e caratteristiche del contratto di convivenza
La convivenza di fatto viene regolata mediante un contratto. Col contratto i conviventi possono disciplinare anche i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Il contratto , le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali successive. - Contenuto del contratto
Il contratto contiene:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) le parti possono scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza. - Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
– in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
– in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
– minore età di uno dei conviventi;
– interdizione di una delle parti;
– condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte
- Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere effettuata nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato
- Il diritto agli alimenti delle coppie di fatto
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di attendere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c.” (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale).
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo.
In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto dell’elenco degli obbligati, prima dei fratelli.