2016_ Negoziazione assistita e gratuito patrocinioby Avv. Ilaria Giovanazzi
NEGOZIAZIONE & GRATUITO PATROCINIO
Negoziazione assistita da Avvocato
Linee essenziali
La negoziazione assistita è disciplinata dal D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014:
- Consiste in un iter volontario per la risoluzione delle liti civili che viene introdotto da un accordo scritto tramite il quale le parti si impegnano a cooperare lealmente per risolvere una controversia entro un certo periodo e con l’assistenza dei rispettivi legali o di un unico avvocato (att.ne materia matrimoniale)
- L’accordo può essere raggiunto su impulso di tutte le parti della lite o di una sola che invita la controparte a stipulare la convenzione per il tramite del proprio legale
Tre tipologie di negoziazione assistita
- VOLONTARIA (art. 2, comma 1)
- OBBLIGATORIA (art 3): Il tentativo di negoziazione è obbligatorio dal 9 febbraio 2015 per chi intende:
- esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
- Proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo non eccedenti € 50.000,00 (art.3). Salvo che si tratti di materie già soggette a mediazione obbligatoria ovvero di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
- MATERIA MATRIMONIALE:
- per soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6)
- Non è prevista negoziazione «delegata»:
- La normativa non prevede l’ipotesi di negoziazione assistita delegata dal Giudice (a differenza della mediazione «delegata» ex art. 5, c.2, D.lgs. N. 28/2010)
Fasi della negoziazione assistita
- Invito a negoziare
- Replica positiva o negativa del destinatario dell’invito
- Stesura e sottoscrizione della convenzione di negoziazione
- Svolgimento della negoziazione
- Fase conclusiva
- Ai sensi dell’art 2, la convenzione di negoziazione è un accordo tramite cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra essi esistente
- Alla suddetta previsione si aggiunge quella dell’art 9 che stabilisce in via generica l’obbligo delle parti e dei loro difensori di comportarsi con lealtà
- Si tratta di disposizioni innovative stante l’assenza, in precedenza, di una norma che contemplasse la collaborazione per la soluzione di una lite (nella mediazione nulla si dice in proposito stante il ruolo del mediatore che ha lo specifico compito di agevolare la ricerca di una soluzione amichevole, anche formulando proposte)
Negoziazione assistita obbligatoria e non abbienti
Art. 3, c. 6: «Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.»
Negoziazione assistita in materia matrimoniale
- È possibile la soluzione negoziale assistita delle controversie in materia di separazione e divorzio: si consente che attraverso la negoziazione assistita i coniugi possano procedere alla separazione o allo scioglimento del matrimonio, sempre che le parti siano assistite ciascuna da almeno un avvocato
- Due ipotesi
- Presenza nel nucleo familiare di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, c.3, L. 104/1992 ovvero figli economicamente non autosufficienti. Procedura:
- Trasmissione dell’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro 10 giorni
- Se l’accordo risponde agli interessi dei figli
- Se non vengono individuate irregolarità, il P.M. autorizza l’accordo
- L’accordo non risponde agli interessi dei figli
- M. trasmette entro 5 giorni al presidente del tribunale che fissa entro i successivi 30 giorni la comparizione delle parti e provvede nelle forme ordinarie
- Non esistono le esigenze di protezione a lato indicate
- Presenza nel nucleo familiare di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, c.3, L. 104/1992 ovvero figli economicamente non autosufficienti. Procedura:
Istanza di gratuito patrocinio a spese dello Stato
- Diritti costituzionali fondamentali: Art 24 della Costituzione (“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione…”
- Soggetti interessati: In base agli artt. 74 e 119 del D.p.r. 115/2002, sono ammessi al gratuito patrocinio i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e gli apolidi (soggetti senza alcuna cittadinanza), nonché gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.
- Ambito di applicazione: Il gratuito patrocinio è assicurato nei processi civili, amministrativi, contabili, tributari e nelle cause di volontaria giurisdizione, purché si dimostri la fondatezza delle posizioni sostenute.
E’ inoltre assicurata la difesa nel processo penale del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, oltre che della persona offesa da un reato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
- Requisiti per poter ottenere il gratuito patrocinio e responsabilità delle dichiarazioni:
- Il requisito principale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il possesso di un reddito annuo non superiore a € 11.528,41(quantum che viene costantemente aggiornato)
- 125 comma II del D.P.R. 115/2002 prevede pene aspre per i soggetti con responsabilità derivante da false od omesse dichiarazioni attestanti la condizione di reddito ed è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.
- Presentazione e contenuto dell’istanza di Gratuito Patrocinio:
- Per ottenere la tutela a spese dello Stato, l’interessato deve procedere presentando apposita “istanza di ammissione” ( 3) debitamente sottoscritta, da consegnare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente per il processo che si intende instaurare o nel quale si è chiamati a partecipare.
- Esame dell’istanza e ammissione al beneficio:
- Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o il Magistrato valuta la fondatezza della stessa e la presenza dei requisiti richiesti dalla Legge, comunicando al richiedente l’accoglimento o il rifiuto.
- Modifiche del reddito in corso di causa:
- Il rispetto del limite reddituale è un requisito che va rispettato non solo al momento dell’avvio del procedimento, ma anche durante tutto lo svolgimento del processo. Se il reddito dovesse cambiare, è necessario darne tempestiva comunicazione al Magistrato che ha in carico il processo.
- Documentazione:
All’istanza per l’accesso al gratuito patrocinio va allegata la seguente documentazione:
- Copia del documento di riconoscimento
- Certificato di stato Famiglia rilasciato da non oltre tre mesi
- Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e dei familiari: modello Unico, modello 730 o 770 oppure la Certificazione Unica del datore di lavoro.
- Solo per stranieri: una dichiarazione consolare che certifichi la situazione reddituale nel Paese di provenienza o una autocertificazione in caso di impossibilità a documentarla.
- Gratuito patrocinio nella mediazione e nella negoziazione.
Proprio per l’obbligatorietà di entrambi gli istituti in determinate materie, ed, al contempo, in virtù del diritto alla tutela giurisdizionale ex art 24 della Costituzione, il ricorso al gratuito patrocino è stato esteso anche alla mediazione ed alla negoziazione, anche se con modalità differenti.
- Mediazione: è garantito il ricorso all’organismo di conciliazione, mentre rimane a pagamento la consulenza dell’avvocato difensore
- Negoziazione: invece è gratuita l’assistenza del legale
Procedura di separazione e divorzio presso Ufficiale di Stato Civile
- Introduzione: La Legge 162/2014 ha introdotto nuove procedure semplificate per le separazioni ed i divorzi, in base alle quali i coniugi potranno rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni del vincolo matrimoniale, ottenendo i medesimi effetti di un provvedimento giudiziale e senza necessità dell’assistenza del difensore.
- Presupposti necessari per l’attivazione della procedura: Per poter attivare questa procedura è necessario:
- l’accordo delle parti a ricorrere a questa procedura.
- non devono esserci figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
- l’accordo non deve prevedere trasferimenti patrimoniali
- Procedura di attivazione:
- Per attivare la procedura i coniugi devono rivolgersi agli uffici dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anche di un solo coniuge, o del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio, o del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio, se contratto all’estero. Il Comune di Rovereto, nello specifico, richiede l’inoltro (via mail all’indirizzo di posta elettronica statocivile@comune.rovereto.tn.it) del modulo di richiesta di inizio procedimento debitamente compilato, unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambe le parti.
- Se sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge, ai coniugi sarà fissato un primo appuntamento avanti l’Ufficiale di Stato Civile per la sottoscrizione dell’accordo (ed in quella occasione le parti dovranno pagare la somma di € 16,00 di diritto fisso) e, dopo il primo incontro, ne sarà fissato loro un altro (decorsi trenta giorni) per la conferma o meno dell’accordo.
- Statistiche: La normativa che semplifica le procedure di separazione e divorzio ha avuto complessivamente successo. A Gennaio 2017, il Comune di Rovereto presenterà le statistiche relative all’erogazione di questo servizio.