2016_ “Deontologia e metodo delle professioni legali: l’esperienza dell’avvocato nella mediazione”by Avv. Ilaria Giovanazzi
L’AVVOCATO NELLA MEDIAZIONE.
Il 1° comma, dell’art. 62 del Codice Deontologico (già art. 55bis del suddetto codice) pare prevedere la sovra-ordinazione del codice deontologico rispetto alla normativa specifica regolante la materia della mediazione e rispetto al regolamento dell’organismo di mediazione.
In realtà, il T.A.R. Lazio, Roma sez. III, con sentenza n. 8858 del 29.10.2012, ha affermato che: “deve essere annullato il comma 1 dell’art. 55 bis del codice deontologico forense ( oggi comma 1 dell’art. 62) in quanto lo stesso dispone che le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione devono essere rispettate dall’avvocato che svolge funzione di mediatore nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice. E ciò perché, il codice deontologico – che nel sistema delle fonti è certamente di rango subordinato, (così come chiarito dalla Corte di Cassazione sez. VI, 4 agosto 2011, n.17004; S.U. 17 giugno 2010, n.14617; id. 7 luglio 2009, n.15852) alla normativa primaria in materia di conciliazione – non ha la forza di prevalere sulle norme primarie con lo stesso contrastanti, avendo natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi. Dalla sopra richiamata pronuncia, quindi, si afferma che la normativa prevalente alla quale ci si dovrà riferire nel caso di conflitto con le norme del codice deontologico sarà quella prescritta dal D.lgs 4 marzo 2010, n.28, dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, e dalle previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione presso il quale l’avvocato svolge le proprie funzioni di mediatore, nonché, per ciò che attiene le regole di condotta, il rispetto dei principi derivanti dal codice etico ( che nel tuo caso di specie è il codice di condotta Europea per mediatori così come previsto dal regolamento dell’ O.M.F. di Rovereto)
Quanto, invece, al Codice di Condotta Europeo “ l’adesione al codice di condotta non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale” con ciò a significare che la normativa nazionale sarà da ritenersi nel caso di conflitto con il codice etico prevalente.
FONTI
- D.lgs 4 marzo 2010, n.28, disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (artt. 1,3,4,8,9,10,14,16 c.4 bis);
- D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché, l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs n.28/2010 (art. 4,c.3,lett. a),b),c); artt. 6,7,8,9,10,14,14-bis, 15).
- Nuovo Codice Deontologico Forense (Artt. 6, 9, 12, 13, 15, 24, 26-28, 37, 53, 54, 62)
- Regolamento O.M.F. (doc. 1) e codice etico per mediatori (doc. 2);
- Codice europeo di condotta per Mediatori (doc. 3).
- D.lgs. n. 28/2010, art. 1
- “ si intende per mediazione, l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- per mediatore: “ la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.
LA MEDIAZIONE – D.LGS. N.28/2010
- La normativa che disciplina la procedura di mediazione è il d. lgs. 28/2010. L’art. 1 specifica: “ si intende per mediazione, l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; per mediatore: “ la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.
- La norma in esame descrive un’attività svolta da un terzo imparziale (il mediatore) che nell’assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole, può formulare delle proposte che tuttavia non possono assumere un carattere vincolante per le parti.
NORME DI COMPORTAMENTO DELL’AVVOCATO MEDIATORE
Tutti coloro che svolgono il ruolo di mediatore sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento:
- Il mediatore deve garantire indipendenza ed imparzialità, impegnandosi a comunicare tempestivamente le circostanze che potrebbero mettere in discussione le neutralità nella gestione della lite.
- Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed accettato i seguenti punti:
- le finalità e la natura della mediazione
- il ruolo del mediatore
- gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti coinvolte
- Il mediatore deve garantire la riservatezza su ogni informazione che emerga durante il procedimento a patto che non sia autorizzato dalle parti o che sia altrimenti previsto dalla legge o per motivi di ordine pubblico.
- Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, indipendentemente dalla natura e dal valore della controversia
- Il mediatore deve ricevere adeguata formazione e procedere con aggiornamenti periodici in merito alle tecniche di composizione delle crisi.
- Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
AVVOCATO CHE ASSISTE LA PARTE IN MEDIAZIONE
- ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando in conflitto di interessi con il proprio assistito.
- svolge l’incarico senza ritardo con diligenza nell’interesse della parte assistita
- deve rapportarsi con mediatore e procuratori delle parti con dignità e rispetto
- non deve interloquire con il mediatore sul merito del procedimento in corso senza che sia presente l’avvocato dell’altra parte.
BIBLIOGRAFIA E GIURISPRUDENZA
- Remo Danovi, Manuale breve Ordinamento forense e deontologia, Giuffrè Editore, 2016
- Roberto Masoni, La mediazione nel processo, Giuffrè Editore, 2015
- Gianluca Falco e Giulio Spina, La nuova mediazione, Giuffrè Editore, 2014
- Michelangelo Cicogna, Gianfranco di Rago, Giovanni Nicola Giudice, Manuale delle tecniche di mediazione nella nuova conciliazione, Maggioli Editore, 2010
- CNF, Ufficio Studi, La Mediazione Civile e Commerciale in Italia (in www.cnf.it)
- Commissione Europea, Relazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo (on the application of Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters), 2016
- Giampaolo di Marco e Silvio Campidelli, Incompatibilità e conflitto di interessi del mediatore, la svolta liberale del Tar Lazio, Il Quotidiano Giuridico, 2016
- Michele Angelo Lupoi, Ancora sui rapporti tra mediazione e processo civile, dopo le ultime riforme, Rivista Trimestrale di Diritto Civile e procedura Civile, fasc. 1, 2016, pag.12
- Remo Danovi, Manuale breve Ordinamento forense e deontologia, Giuffrè Editore, 2016
- Roberto Masoni, La mediazione nel processo, Giuffrè Editore, 2015
- Gianluca Falco e Giulio Spina, La nuova mediazione, Giuffrè Editore, 2014
- Michelangelo Cicogna, Gianfranco di Rago, Giovanni Nicola Giudice, Manuale delle tecniche di mediazione nella nuova conciliazione, Maggioli Editore, 2010
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- Michele Angelo Lupoi, Ancora sui rapporti tra mediazione e processo civile, dopo le ultime riforme, Rivista Trimestrale di Diritto Civile e procedura Civile, fasc. 1, 2016, pag.12